1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attivita' economica della Comunita' oppure di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' che rischino di deteriorare un settore d'attivita' della Comunita' o di una regione della stessa, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri. 2. La Comunita' ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali. 3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni degli Stati ACP interessate nella Comunita' e del loro potenziale di sviluppo.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
