Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:
- a)la reemissione delle loro emissioni;
- b)la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;
- c)la riproduzione: (i) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni; (ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni;
- d)la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto e' richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso.
Testo vigente dal 3 gennaio 1974
