La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potra' essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere:
- a)dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi;
- b)dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi;
- c)dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.
Testo vigente dal 3 gennaio 1974
