La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potra' essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere:

  • a)dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi;
  • b)dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi;
  • c)dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art14 · fonte su Normattiva