Ai fini della presente convenzione, si intende per:
- a)"artisti interpreti o esecutori", gli attori, i cantanti, i musicisti i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;
- b)"fonogramma", qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni;
- c)"produttore di fonogrammi", la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni;
- d)"pubblicazione", la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantita' sufficiente;
- e)"riproduzione", la realizzazione di un esemplare o di piu' esemplari di una fissazione;
- f)"emissione di radiodiffusione", la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico;
- g)"reemissione", l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.
Testo vigente dal 3 gennaio 1974
