Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a)l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;
- b)l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;
- c)l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello articolo 6.
Testo vigente dal 3 gennaio 1974
