Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • a)l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;
  • b)l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;
  • c)l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello articolo 6.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art4 · fonte su Normattiva