Ogni Stato contraente puo', con la propria legislazione nazionale, determinare le modalita' secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all'esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stesa esecuzione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art8 · fonte su Normattiva