[1]Articolo II.

[2]Le disposizioni del presente Accordo si applicano:

  • a)per quanto concerne l'Italia: (i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali; (ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (i); (iii) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; e (iv) ai soli fini di quanto previsto dal successivo articolo XXIV, alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • b)per quanto concerne il Canada: (i) allo "Old Age Security Act"; e (ii) al Regime pensionistico del Canada.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artii · fonte su Normattiva