[1]Articolo III.

[2](1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 11, nonche' ai loro familiari a carico e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte. (2) Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del presente Accordo, una persona cui si applica la legislazione di una delle due Parti in virtu' del presente Accordo gode dei diritti ed e' soggetta agli obblighi di tale legislazione come se fosse soggetta a detta legislazione senza avvalersi del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artiii · fonte su Normattiva