[1]CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
[2]Articolo XIV.
[3]Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui all'articolo II, lettera a), saranno presi in considerazione da parte dell'Italia, ove necessario, i periodi accreditati in virtu' del Regime pensionistico del Canada secondo i criteri di cui all'articolo XI paragrafo (4), lettere b) (ii).
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
