Art. 19 — Pensione ai superstiti
Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento del decesso, i requisiti di contribuzione richiesti per il conseguimento della pensione di invalidita', spetta una pensione:
- a)al coniuge; se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
- b)ai figli superstiti di eta' inferiore ai ventuno anni o anche di eta' superiore, purche' inabili ovvero studenti universitari ed a carico del dante causa al momento del decesso, con l'osservanza delle norme e delle modalita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
- c)ai genitori superstiti di eta' superiore ai sessantacinque anni che non siano titolari di pensione, quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a pensione ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e purche' i genitori stessi risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della sua morte;
- d)in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino inabili ed a carico di questo, secondo le norme e le modalita' che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Per l'accertamento dello stato di invalidita' di studenti universitari nonche' per l'accertamento del carico e della qualita' di figlio legittimo, naturale o di equiparato al primo, si applicano, ai fini del presente articolo, le norme vigenti in materia per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi fini, si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato ai sensi di legge. I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di riversibilita' quando risultino titolari di altro trattamento di pensione. La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non va computata ai fini dello accertamento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' per i genitori superstiti.
Testo vigente dal 6 novembre 1971
