Qualora la comparizione personale di un testimonio sia assolutamente necessaria in un procedimento penale, le autorita' competenti del Paese in cui risiede il testimonio, inviteranno quest'ultimo a rispondere alla convocazione che gli e' stata inviata. In tal caso, le indennita' di trasferta e di soggiorno, calcolate dalla residenza del testimonio devono essere almeno uguali a quelle previste dalle disposizioni in vigore nel Paese in cui l'escussione deve aver luogo; le autorita' consolari dello Stato richiedente dovranno anticipare al testimonio, a sua richiesta, in tutto o in parte le spese di viaggio. Nessun testimonio, qualunque sia la sua nazionalita', che, citato in uno dei due Paesi, si presentera' volontariamente avanti ai tribunali dell'altro Paese, potra' esservi perseguito o arrestato per fatti o in esecuzione di sentenze anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. Tuttavia tale immunita' cessera' trenta giorni (30) dopo la data in cui ebbe luogo l'escussione se il testimonio non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente avendone la possibilita'.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art33 · fonte su Normattiva