Le spese relative alla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamera' ne' spese di procedura, ne' spese di carcerazione. Le spese determinate dal transito in territorio di una delle altre Parti contraenti dell'individuo consegnato all'altra Parte saranno a carico dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art32 · fonte su Normattiva