Se la comparizione personale di un testimone e' necessaria in un procedimento penale, il Governo del paese in cui risiede il testimone lo invitera' a rispondere alla convocazione che gli e' stata rivolta. In tal caso, le indennita' di trasferta e di soggiorno, calcolate sulla base della residenza del testimone, saranno almeno uguali a quelle accordate sulla base delle tariffe e regolamenti in vigore nel paese in cui dovra' aver luogo l'audizione; a richiesta del testimone, questi ricevera', a cura delle autorita' consolari del paese richiedente, l'anticipo di tutte o di parte delle spese di viaggio. Nessun testimone, qualunque sia la sua nazionalita', che, citato in uno dei due paesi, si presenti volontariamente davanti ai giudici dell'altro paese potra' essere perseguito o arrestato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. Tale immunita' cessera' trenta giorni dopo la data in cui avra' avuto termine la deposizione e in cui sia stato possibile il ritorno del testimone.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art16 · fonte su Normattiva