Ratifica ed esecuzione della convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del protocollo di modifica
Art. 7 (Convenzione)
DEL COMITATO 1. IL Comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, le seguenti funzioni:
- a)propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente Convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell'evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio internazionale;
- b)redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del Sistema armonizzato;
- c)formula raccomandazioni al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del Sistema armonizzato;
- d)riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all'applicazione del Sistema armonizzato;
- e)fornisce, d'ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel Sistema armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del Consiglio, nonche' alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il Comitato puo' ritenere idonee;
- f)presenta, a ogni sessione del Consiglio rapporti sulle sue attivita', comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;
- g)esercita, per quanto riguarda il Sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzioni che il Consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari. 2. Le decisioni amministrative del Comitato del sistema armonizzato aventi un'incidenza sul bilancio, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio.
Testo vigente dal 11 marzo 1989
