DEL COMITATO 1. IL Comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, le seguenti funzioni:

  • a)propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente Convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell'evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio internazionale;
  • b)redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del Sistema armonizzato;
  • c)formula raccomandazioni al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del Sistema armonizzato;
  • d)riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all'applicazione del Sistema armonizzato;
  • e)fornisce, d'ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel Sistema armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del Consiglio, nonche' alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il Comitato puo' ritenere idonee;
  • f)presenta, a ogni sessione del Consiglio rapporti sulle sue attivita', comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;
  • g)esercita, per quanto riguarda il Sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzioni che il Consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari. 2. Le decisioni amministrative del Comitato del sistema armonizzato aventi un'incidenza sul bilancio, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio.

Testo vigente dal 11 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87~convenzione-art7 · fonte su Normattiva