Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sui legni tropicali
Art. 25 — Funzioni dei comitati
1. Le funzioni del Comitato per l'informazione economica e l'informazione sul mercato sono le seguenti:
- a)esaminare attentamente se le statistiche e le altre informazioni di cui l'Organizzazione ha bisogno sono disponibili e di buona qualita';
- b)analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici menzionati all'allegato C per sorvegliare il commercio internazionale dei legni tropicali;
- c)seguire regolarmente il mercato internazionale dei legni tropicali, la sua situazione corrente e le sue prospettive a breve termine, sulla base dei dati di cui al precedente comma b) e delle altre informazioni pertinenti;
- d)inviare raccomandazioni al Consiglio relative agli studi e alla natura degli studi da intraprendere sui legni tropicali, ivi comprese le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legni tropicali, seguire l'esecuzione degli studi richiesti dal Consiglio ed esaminarli;
- e)assolvere ogni altro compito affidatogli dal Consiglio per quanto riguarda gli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni tropicali;
- f)facilitare l'apporto di un contributo tecnico ai membri produttori al fine di migliorare i loro servizi statistici pertinenti. 2. Le funzioni del Comitato per il rimboschimento e la gestione forestale sono le seguenti:
- a)seguire in modo continuo l'appoggio e l'assistenza forniti, a livello nazionale ed internazionale, per il rimboschimento e la gestione forestale in vista della produzione di legni industriali tropicali;
- b)incoraggiare l'accrescimento dell'assistenza tecnica ai programmi nazionali di rimboschimento e di gestione forestale;
- c)valutare le necessita' e determinare tutte le fonti possibili di finanziamento per il rimboschimento e la gestione forestale;
- d)riesaminare regolarmente le necessita' future del commercio internazionale dei legni industriali tropicali e, su questa base, fissare ed esaminare i piani e le misure appropriate possibili nel settore del rimboschimento e della gestione forestale;
- e)facilitare il trasferimento delle conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale, in collaborazione con le organizzazioni competenti;
- f)coordinare ed armonizzare dette attivita' in vista di una collaborazione nel settore del rimboschimento e della gestione forestale con le attivita' pertinenti svolte altrove, soprattutto nel quadro della FAO, del PNUE, della Banca mondiale, delle banche regionali e di altre organizzazioni competenti. 3. Le funzioni del Comitato per l'industria forestale sono le seguenti:
- a)promuovere la cooperazione tra i paesi produttori e i paesi consumatori quali partner nello sviluppo delle attivita' di trasformazione assicurate dai paesi membri produttori, in particolare nei seguenti settori:
- i)trasferimento di tecnologia;
- ii)formazione;
- iii)normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali;
- iv)armonizzazione delle specificazioni relative ai prodotti trasformati;
- v)incoraggiamenti all'investimento e alle imprese comuni; e
- vi)commercializzazione.
- b)favorire lo scambio di informazioni per facilitare i cambiamenti strutturali che implica la trasformazione piu' intensiva e piu' avanzata nell'interesse sia dei membri produttori che dei membri consumatori;
- c)seguire le attivita' in corso in questo settore ed individuare ed esaminare i problemi e le loro eventuali soluzioni in collaborazione con le organizzazioni competenti;
- d)incoraggiare l'accrescimento dell'assistenza tecnica ai programmi nazionali di trasformazione dei legni tropicali. 4. La ricerca-sviluppo e' una funzione comune dei comitati istituiti in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 24. 5. Visti gli stretti legami esistenti tra la ricerca-sviluppo, il rimboschimento e la gestione forestale, la trasformazione piu' intensiva e piu' avanzata e l'informazione sul mercato, ciascuno dei comitati permanenti, oltre alle suddette funzioni che gli sono attribuite, dovra', per quanto riguarda le proposte di progetti di cui e' stato investito, ivi comprese le proposte relative alla ricerca-sviluppo nel settore di sua competenza:
- a)esaminare e valutare sul piano tecnico le proposte di progetti;
- b)decidere, conformemente alle direttive generali fissate dal Consiglio, sulle attivita' preliminari necessarie per fare delle raccomandazioni al Consiglio relative a proposte di progetti, ed eseguire dette attivita';
- c)stabilire quali sono le possibili fonti di finanziamento di progetti tra quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 20;
- d)seguire l'esecuzione di progetti ed assicurare la raccolta e la piu' vasta diffusione possibile dei loro risultati, a beneficio di tutti i membri;
- e)formulare raccomandazioni al Consiglio relative ai progetti;
- f)assolvere ogni altro compito relativo ai progetti che gli vengono affidati dal Consiglio. 6. Nell'eseguire dette funzioni comuni, ciascun comitato deve tener conto della necessita' di rafforzare la formazione del personale nei paesi membri produttori, esaminare e proporre modalita' per l'organizzazione e il rafforzamento delle attivita' e della capacita' di ricerca-sviluppo dei membri, in particolare dei membri produttori, e promuovere il trasferimento di "know-how" e di tecniche in materia di ricerca tra i membri, soprattutto tra i membri produttori.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
