Art. 4 (Convenzione)
PARZIALE DA PARTE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 1. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente puo' differire l'applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del Sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacita' amministrative. 2. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s'impegna a prendere tutte le misure per applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso puo' ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizione del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del Sistema armonizzato che non e' applicata vengono sostituite rispettivamente da "O" oppure da "OO" 4. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al Segretario generale, quanto diventa Parte contraente, le sottovoci che non applichera' alla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore nei suoi confronti e notifica altresi' le sottovoci che applica ulteriormente. 5. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, puo' notificare al Segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s'impegna formalmente ad applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. 6. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non e' vincolato agli obblighi di cui all'articolo 3 per quanto riguarda le sottovoci che non applica.
Testo vigente dal 11 marzo 1989
