CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITA' DELL'UOMO. Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero Consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo che incombono sui rispettivi Paesi; Convinti della necessita' che venga fornita un'assistenza a favore dello Stato colpito al verificarsi di detti eventi; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. O g g e t t o La presente convenzione definisce le condizioni alle quali le parti contraenti si prestano, nel limite delle loro possibilita', reciproca assistenza nel caso in cui sopravvenga, nel territorio della controparte, una catastrofe naturale o dovuta all'attivita' dell'uomo che sia causa di gravi danni alle persone, ai beni e all'ambiente. La convenzione trova parimenti applicazione per le altre forme di collaborazione di cui all'articolo 13.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art1 · fonte su Normattiva