Definizioni Ai fini del presente accordo, i termini qui di seguito impiegati significano: "Stato richiedente": Stato contraente le cui autorita' competenti domandano all'altro Stato di inviare squadre d'intervento con equipaggiamento e mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza; "Stato offerente": Stato contraente le cui autorita' competenti danno seguito ad una richiesta proveniente dall'altro Stato relativa all'invio di squadre d'intervento con equipaggiamento e mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza; "squadre di soccorso": gruppi di unita' specializzate per gli interventi di soccorso e dotate di opportuni equipaggiamenti e mezzi di soccorso; "equipaggiamento" e "mezzi di soccorso": equipaggiamento personale, materiale e veicoli in dotazione alle squadre di soccorso; "materiale per l'assistenza": beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita; "materiali di funzionamento": beni necessari all'utilizzazione dell'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle squadre di soccorso, nella specie il carburante e le derrate alimentari.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art2 · fonte su Normattiva