[1]ALLEGATO

[2]ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE, IN MATERIA DI PREVISIONE E DI PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DI ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O TECNOLOGICHE.

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o tecnologiche che incombono sui rispettivi Paesi, convinti della necessita' che venga fornita assistenza a favore del Paese colpito, al verificarsi di detti rischi, nel quadro dei rapporti di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati e nel desiderio di sviluppare i rapporti delle rispettive autorita' nei settori delle attivita' di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori nonche' di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, convengono quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Ai fini del presente accordo i termini qui di seguito elencati significano: "Parte Richiedente": il Governo che domanda all'altra parte contraente di inviare squadre di soccorso, il relativo equipaggiamento e materiale di assistenza; "Parte Offerente": il Governo che accoglie la domanda proveniente dall'altra Parte Contraente relativa all'invio di squadre di soccorso, equipaggiamento e materiale di assistenza; "Squadre di soccorso": gruppi di specialisti, incluso il personale militare, ed altri gruppi predisposti per le operazioni di soccorso e dotati di opportuni equipaggiamenti; "Equipaggiamento": dotazione del personale e strumenti da impiegare nell'intervento di soccorso; "Materiale di assistenza": beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita dalla catastrofe naturale o tecnologica (nel testo italiano successivamente indicata catastrofe).

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61~accordo-art1 · fonte su Normattiva