Collegamenti radio La possibilita' di utilizzare collegamenti radio fra le autorita' indicate all'articolo 3, fra dette autorita' e le squadre di soccorso o fra le diverse squadre di soccorso saranno esaminate dalle competenti amministrazioni delle telecomunicazioni delle parti contraenti che emaneranno le necessarie direttive. Dette amministrazioni sono: per la Repubblica italiana: la amministrazione PT - Direzione centrale servizi radioelettrici; per la Confederazione Svizzera: la Direzione generale delle PTT. Le frequenze dei collegamenti radio saranno stabilite con accordi particolari e nei limiti delle direttive emanate dalle competenti amministrazioni.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art15 · fonte su Normattiva