A r b i t r a t o Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, se non composte in altro modo, saranno regolate per via diplomatica. Nel caso in cui le parti contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia all'arbitrato. Il tribunale arbitrale e' composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna parte contraente nomina un arbitro, e i due arbitri cosi' nominati designano di comune accordo una persona di uno Stato terzo come terzo arbitro presidente. Gli arbitri sono nominati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che la parte contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione a sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale. Se i periodi di tempo menzionati nel paragrafo precedente non sono rispettati, ed in mancanza di un altro accordo, ciascuna delle parti contraenti puo' invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente e' in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza svizzera, o si trova impedito per altre ragioni, il vice presidente deve procedere alla designazione. Se il vice presidente possiede parimenti la cittadinanza italiana o svizzera, o se si trova anche egli impedito, il membro successivo nella gerarchia della Corte che non possieda la cittadinanza svizzera o quella italiana, procede alla designazione. Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale e in particolare della presente convenzione. Esso stesso disciplina la sua procedura. Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla procedura che sulla sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di uno dei due membri del tribunale designato dalle due parti contraenti non impedisce al tribunale di sentenziare. Le decisioni del tribunale hanno forza obbligatoria. Ciascuna parte assume le spese dell'arbitro da essa designato e le spese derivanti dalla sua rappresentanza nel processo davanti al tribunale. Le spese del terzo arbitro presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle parti contraenti. Se il tribunale arbitrale lo domanda, i tribunali delle parti contraenti possono accordargli l'aiuto giudiziario necessario per procedere alle citazioni e alle audizioni conformemente agli accordi in vigore.
Testo vigente dal 10 aprile 1998
