Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 5 — Collegamenti di telecomunicazione

La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Testo vigente dal 9 agosto 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art5 · fonte su Normattiva