Trasporti eccezionali e utilizzazione rete viaria Diritto di transito Le autorita' competenti dei due Paesi esaminano le modalita' utili al rapido conseguimento delle necessarie autorizzazioni per il trasporto eccezionale come pure le modalita' di utilizzazione gratuita delle autostrade e dei trafori a pedaggio. Qualora una delle parti contraenti necessiti di transitare con le squadre di soccorso, l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso e il materiale per l'assistenza e il funzionamento sul territorio della controparte al fine di un intervento in un Paese terzo, le autorita' competenti delle parti contraenti alla presente convenzione si accordano per rendere detto transito il piu' agevole possibile.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art9 · fonte su Normattiva