Interventi con aeromobili Ciascuna parte contraente autorizza gli aeromobili in partenza dal territorio dell'altra parte a sorvolare il suo territorio; ad atterrare ed a decollare anche al di fuori degli aeroporti. L'intenzione di utilizzare degli aeromobili in caso di intervento deve essere immediatamente comunicata all'autorita' richiedente, con l'indicazione piu' precisa possibile del tipo e dell'immatricolazione, nonche' dell'equipaggio di bordo, del carico, del luogo e dell'ora di decollo e di atterraggio. Le disposizioni relative al soccorso su strada sono applicabili mutatis mutandis al trasporto aereo. l voli devono essere effettuati secondo la normativa della navigazione aerea in vigore nello Stato richiedente. Se le squadre di soccorso comprendono personale militare, questo personale sara' sottoposto per la durata dell'intervento alla legislazione nazionale regolante il suo status. L'eventuale passaggio di frontiera di armi deve essere preventivamente autorizzato dalla parte richiedente.
Testo vigente dal 10 aprile 1998
