1. L'autorizzazione, bilaterale o di transito, e' valida per l'andata ed il ritorno. 2. L'autorizzazione non e' trasferibile e da' al vettore il diritto ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito, i trasporti attraverso il territorio di uno dei Paesi Contraenti con destinazione verso un terzo Paese, senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio del Paese Contraente, attraverso il quale il transito ha luogo.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art15 · fonte su Normattiva