[1]AL PROTOCOLLO

[2]1. Ogni Parte contraente puo' proporre emendamenti agli articoli del presente Protocollo. Il testo di una proposta di emendamenti e' divulgato dall'Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere esaminato durante una Riunione delle Parti contraenti o una Riunione speciale delle Parti contraenti. 2. Gli emendamenti agli articoli del presente Protocollo sono adottati a maggioranza di due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti nella Riunione delle Parti contraenti o nella Riunione speciale delle Parti contraenti a tal fine. 3. Un emendamento entra in vigore nei confronti delle Parti contraenti che lo hanno accettato il sessantesimo giorno dopo che due terzi delle Parti contraenti hanno depositato uno strumento di accettazione dell'emendamento presso l'Organizzazione. Successivamente, l'emendamento entra in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il sessantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente avra' depositato il suo strumento di accettazione di detto emendamento. 4. Il Segretario generale informa le Parti contraenti su ogni emendamento adottato durante le Riunioni delle Parti contraenti, nonche' della data in cui questo emendamento entra in vigore, in generale e riguarda a ciascuna Parte contraente. 5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo, ogni Stato che diviene Parte contraente del presente Protocollo diviene parte contraente del presente Protocollo come modificato, a meno che i due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla Riunione o alla Riunione speciale delle Parti contraenti che adottano l'emendamento non decidano diversamente.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art21 · fonte su Normattiva