[1]AGLI ANNESSI
[2]1. Ogni Parte contraente puo' proporre emendamenti agli Allegati del presente Protocollo. Il testo di una proposta di emendamento e' divulgato dall'Organizzazione alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere esaminato durante una Riunione delle Parti contraenti o di una Riunione speciale delle Parti contraenti. 2. Gli emendamenti agli Allegati diversi dall'Allegato 3 sono fondati su considerazioni scientifiche o tecniche e potranno tener conto dei fattori giuridici e socio-economici come necessario. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti nella Riunione delle Parti contraenti o nella Riunione speciale delle Parti designata a tal fine. 3. L'Organizzazione divulga senza indugio alle Parti contraenti gli emendamenti agli Annessi che sono stati adottati durante una Riunione delle Parti contraenti o una Riunione speciale delle Parti contraenti. 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, gli emendamenti agli Allegati entrano immediatamente in vigore per ciascuna Parte contraente al momento della notifica della sua accettazione all'Organizzazione oppure 100 giorni dopo la data della loro adozione in una riunione delle Parti contraenti se quest'ultima data e' posteriore, salvo per le Parti contraenti che avranno dichiarato prima del termine di questa scadenza di 100 giorni di non essere in grado di accettare l'emendamento in tale data. Una Parte contraente puo' in qualsiasi momento sostituire una dichiarazione di opposizione con una dichiarazione di accettazione e l'emendamento che era anteriormente oggetto di tale opposizione, inizia ad avere effetto riguardo a tale Parte contraente. 5. Il Segretario generale notifica senza indugio alle Parti contraenti gli strumenti di accettazione o di opposizione che sono stati depositati presso 1' Organizzazione. 6. Un nuovo Allegato o un emendamento ad un Allegato che ha connessioni con un emendamento agli articoli del presente Protocollo non entra in vigore prima che l'emendamento agli articoli del presente Protocollo sia entrato in vigore. 7. Per gli emendamenti all'Allegato 3 concernenti la procedura arbitrale e per l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi Allegati, si applicano le procedure di emendamento agli articoli del presente Protocollo.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
