[1]DELLE PARTI CONTRAENTI
[2]I. Durante le loro Riunioni o Riunioni speciali, le Parti contraenti procedono ad un esame approfondito dell'attuazione del presente Protocollo e valutano la sua efficacia in vista d'individuare i mezzi per rafforzare, se del caso, le misure destinate a prevenire, ridurre, e ove possibile in pratica, eliminare l'inquinamento causato e dall' incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie. A questi fini, durante le loro Riunioni o Riunioni speciali, le Parti contraenti possono, in modo particolare: 1. esaminare ed adottare emendamenti al presente Protocollo, conformemente alle disposizioni degli articoli 21 e 22; 2. secondo i bisogni, creare organi sussidiari incaricati di esaminare qualsiasi questione, al fine di facilitare l'effettiva attuazione del presente Protocollo; 3. invitare organismi specializzati competenti affinche' forniscano consulenza su questioni attinenti al presente protocollo; 4. favorire la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, interessate dalla prevenzione e dalla padronanza dell'inquinamento; 5. esaminare le informazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 9.4; 6. elaborare o adottare, in consultazione con le organizzazioni internazionali competenti, le procedure di cui all'articolo 8.2, compresi i criteri fondamentali relativi alla definizione di casi eccezionali e di urgenza, nonche' le procedure di pareri consultivi e di eliminazione in completa sicurezza delle materie in mare in questi casi; 7. esaminare ed adottare risoluzioni; e 8. studiare ogni misura supplementare eventualmente richiesta; Nella loro prima riunione, le Pari contraenti stabiliscono il regolamento interno che esse ritengono necessario.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
