[1]INTERNE

[2]1. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Protocollo, il presente Protocollo si applica alle acque interne solo nella misura prevista ai paragrafi 2 e 3. 2. Ogni Parte contraente sceglie sia di applicare le disposizioni del presente Protocollo, sia di adottare altre misure efficaci di concessione dei permessi e della regolamentazione al fine di controllare la deliberata eliminazione di rifiuti o di altre materie nelle acque marine interne qualora tale eliminazione costituisca un"immersione" o un "incenerimento in mare" ai sensi dell'articolo 1, se fosse effettuata in mare. 3. Ciascuna Parte contraente dovrebbe fornire all'Organizzazione informazioni sulla legislazione e sui meccanismi istituzionali relativi all'attuazione, al rispetto ed all'applicazione delle disposizioni nelle acque marine interne. Le Partii contraenti dovrebbero altresi' adoperarsi, per quanto possibile, per fornire, a titolo facoltativo dei rapporti riepilogativi sul tipo e la natura delle materie immerse in acque marine interne.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art7 · fonte su Normattiva