[1]PROFESSIONI INDIPENDENTI

[2]1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre analoghe attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: (a) qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; oppure (b) qualora essa dimori nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi superiori a 183 giorni complessivi nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato. Nei casi di cui ai commi a) e b), i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa o sono percepiti in corrispettivo di attivita' esercitate nel periodo in cui il residente dimorava in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87~convenzione-art14 · fonte su Normattiva