[1]ARTISTI E SPORTIVI
[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante dalle prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 svolti nel quadro di un accordo di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attivita' vengono esercitate, qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato completamente o in larga misura per mezzo di fondi dell'altro Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, ente locale o pubblica istituzione.
Testo vigente dal 21 giugno 2011
