[1]PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA

[3]1. Il trattamento all'importazione nella Comunita' dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nella osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente se le possibilita' di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate alla Comunita' sulla base di un accordo tra la Comunita' e l'autorita' competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per la Comunita'. 2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea qualsiasi misura relativa al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;871~protocollo-art1 · fonte su Normattiva