1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981, fatte salve le disposizioni degli articoli 61, 64 e 115. 2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune di mercati, le disposizioni del titolo II concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'applicazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1985 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. Per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Repubblica ellenica applica dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare la Repubblica ellenica a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
