[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'art. 218 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, gia' modificato dall'art. 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940 XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 4 luglio 1941-XIX

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini Ciano - Teruzzi- Grandi- Di Revel - Host Venturi

[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI.

Testo vigente dal 2 settembre 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-04;872~art1 · fonte del testo