[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 87, concernente disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico con la seguente modificazione:
[9]All'art. 3, n.1, alle parole: «o che comunque non possano essere differiti», sono sostituite le altre: «o ad altri atti che non possono essere differiti».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 7 maggio 1942-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo vigente dal 8 giugno 1942
