[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 87, concernente disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico con la seguente modificazione:

[9]All'art. 3, n.1, alle parole: «o che comunque non possano essere differiti», sono sostituite le altre: «o ad altri atti che non possono essere differiti».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 7 maggio 1942-XX

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 8 giugno 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-05-07;562~art1 · fonte del testo