[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, contenente disposizioni per l'ammasso del risone, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 1, nella modificazione del testo dell'art. 1 sub 2 del R. decreto-legge 11 agosto 1933-XI, n. 1183, le parole: «due rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura», sono sostituite dalle altre: «tre rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 29 aprile 1940-XVIII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Tassinari - Grandi - Di Revel - Ricci - Riccardi

[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 6 giugno 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-04-29;497~art1 · fonte del testo