Ai fini di assicurare la protezione dei propri beni culturali contro l'importazione, l'esportazione e la trasmissione di proprieta' illecite, gli Stati parti, della presente Convenzione s'impegnano ad istituire sul proprio territorio, tenendo conto delle condizioni di ciascun paese, uno o piu' servizi nazionali di tutela del patrimonio culturale, ove tali servizi non siano gia' stati creati, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente per assicurare in maniera efficace le funzioni qui di seguito elencate: (a) contribuire all'elaborazione di progetti di testi legislativi e regolamentari al fine di consentire la protezione del patrimonio culturale e in particolare la repressione delle importazioni, esportazioni e trasferimenti di proprieta' illecite di beni culturali importanti; (b) costituire e tenere aggiornato sulla base di un inventario nazionale di protezione, la lista dei beni culturali importanti pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale; (c) promuovere lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, ateliers, ecc.) necessari per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali; (d) organizzare il controllo degli scavi archeologici, assicurare la conservazione in situ di alcuni beni culturali e tutelare alcune zone riservate a future ricerche archeologiche; (e) stabilire, nei confronti di persone interessate (direttori di musei, collezionisti, antiquari, ecc.), regole conformi ai principi etici formulati nella presente Convenzione e vigilare per il rispetto di tali regole; (f) esercitare un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare il rispetto verso il patrimonio culturale di tutti gli Stati e diffondere largamente la conoscenza delle disposizioni della presente Convenzione; (g) vigilare affinche' un'appropriata pubblicita' venga data ad ogni caso di sparizione di un bene culturale.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art5 · fonte su Normattiva