Ciascuno Stato parte della presente Convenzione e il cui patrimonio culturale e' messo in pericolo da taluni saccheggi archeologici o etnologici puo' appellarsi agli Stati che ne sono interessati. Gli Stati parti alla presente Convenzione s'impegnano a partecipare ad ogni operazione internazionale concertata in queste circostanze al fine di determinare e di applicare le misure concrete necessarie, ivi compreso il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del commercio internazionale dei beni culturali specificamente considerati. In attesa di un accordo ciascuno Stato interessato adottera', nella misura del possibile, disposizioni provvisorie al fine di prevenire un danno irrimediabile per il patrimonio culturale dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art9 · fonte su Normattiva