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[1]La tassa interna di fabbricazione degli spiriti considerati all'art. 1 del testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta sugli spiriti e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nella misura di L. 1950 per ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

[2]Art. 2.

[3]L'abbuono di rettificazione di cui all'art. 9 del testo unico di legge 8 luglio 1924, per l'imposta sugli spiriti e', per lo spirito proveniente dal vino o dal vinello, elevato da L. 100 a L. 160, fermo restando, per lo spirito proveniente dalle vinacce o da altri cascami della vinificazione, la misura di L. 75 per ettolitro anidro.

[4]Art. 3.

[5]Lo spirito rettificato derivato dal vino, dal vinello e dalle fecce di vino, da destinare ad usi soggetti a tassa, non deve avere gradazione inferiore a 90°.

[6]Art. 4.

[7]Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto le aliquote, attualmente vigenti, sono portate rispettivamente a L. 280 per gli spiriti ricavati da materie non vinose, a L. 130 per gli spiriti ricavati da materie vinose escluso il vino, a L. 70 per lo spirito ricavato dal vino.

[8]Art. 5.

[9]Sugli spiriti anche aggiunti al vermut e marsala o gia' trasformati in liquori o altre bevande alcooliche, come pure in profumerie che, nel giorno dell'applicazione della presente legge, esisteranno in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare della tassa o sopratassa di fabbricazione, di cui siano gravati, sara' aumentato di L. 150 per ogni ettolitro anidro. Lo stesso aumento si applica pure sugli anzidetti liquidi, esistenti nei depositi liberi e nei negozi nel giorno di applicazione della presente legge, in quantita' eccedenti 100 litri idrati. All'uopo si adotteranno le seguenti proporzioni per ettolitro idrato:

  • a)cognac, rhum, acquavite, anesone, mistra' e simili: gradi 40;
  • b)altri liquori dolcificati o aromatizzati: gradi 25;
  • c)marsala, vermut, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino: gradi 2;
  • d)profumerie alcooliche: gradi 50. E' pero' riservata la facolta' al contribuente di richiedere l'accertamento del grado effettivo, eccetto per i prodotti di cui alla lettera c).

[10]Art. 6.

[11]Agli effetti del secondo comma del precedente articolo chiunque, alla data ivi prevista, detenga piu' di 100 litri idrati complessivamente tra spirito ed altri liquidi alcoolici e' obbligato a denunciare nel termine di 5 giorni le quantita' possedute alla autorita' finanziaria locale. In caso di mancata denunzia entro il termine stabilito, di infedelta' della denunzia stessa, in tutto o in parte, e, comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, e' applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si tento' di frodare. L'aumento d'imposta dovuta sara' pagato entro il termine di 30 giorni dalla liquidazione, decorso il quale si rendera' applicabile la pena pecuniaria del 4 per cento sulla somma non pagata.

[12]II - Destinazione di parte dell'alcool a carburante.

[13]Art. 7.

[14]I fabbricanti di spirito di 1ª categoria e gli importatori di alcool sono obbligati di tenere a disposizione degli importatori di benzina o dei fabbricanti di carburante una quantita' di alcool non superiore al 25 per cento di quella prodotta od importata, di gradazione non inferiore a 95°. Il Ministro per le finanze ha facolta' di consentire che le quantita' di spirito esportato in natura od impiegato nella concia dei vini e nella fabbricazione dei liquori da esportare non siano computate nella determinazione del 25 per cento della totale quantita' di alcool prodotto, quando risulti, per l'entita' della produzione e delle giacenze, che le richieste dei fabbricanti di carburante e degli importatori di benzina possano essere ugualmente soddisfatte. Non e' consentito di estrarre alcool per usi diversi da quello della preparazione del carburante ovvero d'immettere in consumo spirito in natura importato dall'estero, se prima i fabbricanti, i commercianti all'ingrosso di spiriti gravati, o gli importatori non abbiano posto a disposizione la quantita' di spirito di cui al 1° comma, nella misura ivi indicata. Gli importatori di benzina, sono obbligati a mescolare una parte del prodotto da essi importato con quella quantita' di alcool assoluto che sara' messa a loro disposizione. Il Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, dettera', le disposizioni occorrenti per disciplinare l'obbligo della produzione dell'alcool sia assoluto sia a 95° e per regolare il prelevamento dello spirito dai produttori e la ripartizione di esso tra gli importatori di benzina e i fabbricanti di carburante, nonche' per procedere alle operazioni di denaturazione ed a quelle di miscela. Le modalita' tecniche di tali mescolanze dovranno essere stabilite sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche. Il Ministro per le finanze ha facolta' di liberare mese per mese i distillatori di prima categoria dal vincolo di accantonamento per quella parte di alcool che non fosse stata ritirata dai fabbricanti nel mese precedente.

[15]Art. 8.

[16]Sulle quantita' di spirito messe a disposizione per la miscela con la benzina ovvero per la preparazione di carburanti, e' abbuonata l'imposta di fabbricazione ovvero la sovratassa di confine a condizione che dette quantita' abbiano subita la prescritta denaturazione.

[17]Art. 9.

[18]Il prezzo al quale i fabbricanti ovvero gli importatori di spirito debbono cedere le quantita' di spirito di cui al precedente articolo 7, non deve essere superiore a L. 130 per ettanidro se trattasi di spirito semplicemente rettificato a gradazione non inferiore a 95°. Per l'alcool assoluto il prezzo e' elevato a L. 145 per ettanidro.

[19]Art. 10.

[20]La mancata consegna dell'alcool per la destinazione prevista nell'art. 7 ed ogni azione diretta ad evitare o modificare comunque l'impiego dello spirito nei modi che sono o saranno stabiliti a norma della presente legge, nonche' a separare lo spirito contenuto nella miscela, sono punite con pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000 e con altra variabile da una a tre volte l'imposta di fabbricazione o il diritto di confine sulla quantita' di alcool oggetto della infrazione. Nel caso in cui oltre alla separazione si addivenga pure alla rigenerazione dello spirito saranno applicate le maggiori pene all'uopo stabilite nel testo unico di legge 8 luglio 1924.

[21]Art. 11.

[22]Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX

[23]VITTORIO EMANUELE.

[24]Mussolini - Mosconi - Bottai - Acerbo.

[25]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 16 luglio 1931 al 1 gennaio 1934

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;874~art1 · fonte del testo