[1]ARTICOLO VIII. Misure che dovranno essere prese dalle Parti
[2]1. Le Parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno:
- a)sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;
- b)la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione. 2. Oltre alle misure prese in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo, qualunque Parte potra', quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente Convenzione. 3. Per quanto possibile, le Parti cureranno che le formalita' richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalita', ognuna delle Parti dovra' designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le Parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo:
- a)lo specimen sara' affidato ad una Autorita' amministrativa dello Stato che effettua la confisca;
- b)l'Autorita' amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimandera' lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un Centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta Autorita' amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente Convenzione; e
- c)l'Autorita' amministrativa potra' ottenere il consiglio di un'Autorita' scientifica, oppure, quando lo riterra' desiderabile, potra' consultarsi con la Segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformita' col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in cio' la scelta del Centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo. 5. Un Centro di osservazione e salvaguardia come definito dal paragrafo 4 del presente Articolo, e' un'istituzione designata da un'Autorita' amministrativa per aver cura degli specimens viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati. 6. Ognuna delle Parti dovra' tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III i quali registri dovranno contenere:
- a)i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori; e
- b)il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si e' verificato il detto commercio; le quantita' e i tipi di specimens, i nomi delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III, e se nel caso, la grandezza e il sesso dei detti specimens. 7. Ognuna delle Parti preparera' e trasmettera' alla segreteria rapporti periodici in merito alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare:
- a)un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso (b) del paragrafo 6 del presente Articolo; e
- b)un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente Convenzione. 8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente Articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui cio' non e' incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
