ARTICOLO VII. Esenzioni e altre Disposizioni speciali in relazione al commercio 1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio, o nel territorio, di una Parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale. 2. Quando un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avra' verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente Convenzione rispetto a detto specimen, le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorita' emette un certificato a tale effetto. 3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:

  • a)nel caso di specimens iscritti nell'Appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure
  • b)nel caso di specimens iscritti nell'Appendice II:
  • i)se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si e' verificata la cattura o la raccolta;
  • ii)se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
  • iii)lo Stato nel quale si e' verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens; a meno che un'Autorita' amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente Convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen. 4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'Appendice I e allevati in cattivita' per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'Appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati specimens delle specie iscritte nell'Appendice II. 5. Quando un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione avra' verificato che qualunque specimen di una specie animale e' stato allevato in cattivita' o che qualunque specimen di una specie vegetale e' stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa Autorita' amministrativa a tale effetto sara' accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformita' alle disposizioni degli Articoli III, IV o V. 6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorita' amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'Autorita' amministrativa. 7. Un'Autorita' amministrativa di qualunque Stato potra' accordare deroghe rispetto ai requisiti degli Articoli II, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che:
  • a)l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all'Autorita' amministrativa;
  • b)i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo;
  • c)l'Autorita' amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artvii · fonte su Normattiva