[1]ARTICOLO IV. Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'Appendice II

[2]1. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell'Appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo. 2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sara' soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:

  • a)un'Autorita' scientifica dello Stato di esportazione avra' emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
  • b)un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che lo specimen non e' stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
  • c)un'Autorita' amministrativa dello Stato di esportazione avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti. 3. Per ognuna delle Parti, un'autorita' scientifica sorvegliera' in maniera continua la concessione, ad opera della medesima Parte, dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all'Appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorita' scientifica determinera' che l'esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'Appendice I, essa informera' l'Autorita' amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie. 4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sara' soggettata alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione. 5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sara' soggettata alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:
  • a)un'Autorita' amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova che lo specimen e' stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
  • b)un'Autorita' amministrativa dello Stato di riesportazione avra' la prova, che qualunque specimen vivente sara' preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di maltrattamenti. 6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'Appendice II sara' soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'Autorita' amministrativa dello Stato nel quale lo specimen e' stato introdotto. Il detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:
  • a)un'Autorita' scientifica dello Stato nel quale detto specimen e' stato introdotto avra' emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
  • b)un'Autorita' amministrativa dello Stato nel quale lo specimen e' stato introdotto avra' la prova che qualunque specimen vivente sara' trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti. 7. I certificati di cui al paragrafo 6 piu' sopra possono essere concessi, su parere dell'autorita' scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorita' scientifiche nazionali, e se del caso, con autorita' scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui e' autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artiv · fonte su Normattiva