[1]ARTICOLO XV. Emendamenti alle Appendici I e II

[2]1. Nelle riunioni della Conferenza delle Parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle Appendici I e II:

  • a)Qualunque Parte potra' proporre emendamenti delle Appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovra' essere comunicato alla Segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La Segreteria si consultera' con le rimanenti Parti o Enti interessati in conformita' con quanto disposto nei capoversi (b) e (c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunichera' le risposte a tutte le Parti al piu' tardi 30 giorni prima della riunione.
  • b)Gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A questo fine, "Parti presenti e votanti" significa Parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terra' conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.
  • c)Gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione delle Parti che formuleranno riserve in conformita' al paragrafo 3 del presente Articolo. 2. In relazione agli emendamenti alle Appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza delle Parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:
  • a)Qualunque Parte potra' proporre emendamenti delle Appendici I e II affinche' siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della Conferenza, mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo.
  • b)Per cio' che si riferisce alle specie marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto lo comunichera' immediatamente a tutte le Parti. Inoltre si consultera' con gli Enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti Enti. La Segreteria trasmettera' a tutte le Parti, nel piu' breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti Enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni.
  • c)Per cio' che si riferisce alla specie non marine, la Segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunichera' immediatamente a tutte le Parti, e successivamente, nel piu' breve tempo possibile, comunichera' a tutte le Parti le proprie raccomandazioni al riguardo.
  • d)Qualunque Parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la Segreteria avra' comunicato le sue raccomandazioni alle Parti in conformita' coi capoversi (b) e (c) del presente paragrafo, potra' trasmettere alla Segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione.
  • e)La Segreteria trasmettera' a tutte le Parti, nel piu' breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni.
  • f)Se la Segreteria non ricevera' nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunico' le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso (e) del presente paragrafo, l'emendamento entrera' in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformita' al paragrafo 3 del presente Articolo.
  • g)Se la Segreteria ricevera' un'obiezione da qualunque Parte, l'emendamento proposto sara' messo in votazione per corrispondenza in conformita' alle disposizioni dei capoversi (h), (i) e (j) del presente paragrafo.
  • h)La Segreteria notifichera' a tutte le Parti che e' stata ricevuta un'obiezione.
  • i)Salvo che la Segreteria ricevera' voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la meta' delle Parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformita' del capoverso (h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sara' trasmesso alla seguente riunione della Conferenza delle Parti.
  • j)Nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la meta' delle Parti, l'emendamento proposto sara' adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro.
  • k)La Segreteria notifichera' a tutte le Parti il risultato della votazione.
  • l)Se si adottera' l'emendamento proposto esso entrera' in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la data in cui la Segreteria notifica la sua adozione, salvo per le Parti che formuleranno riserve in conformita' alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo. 3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso (c) del paragrafo 1 o nel capoverso (l) del paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque Parte potra' formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al Governo depositario. Finche' non ritirera' la sua riserva, la Parte sara' considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per cio' che riguarda il commercio della specie relativa.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxv · fonte su Normattiva