[1]ARTICOLO XVII. Emendamenti alla Convenzione

[2]1. La Segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle Parti, convochera' una riunione straordinaria della Conferenza delle Parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. A tale scopo, "Parti presenti e votanti" significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terra' conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento. 2. La Segreteria trasmettera' a tutte le Parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della Conferenza. 3. Qualunque emendamento entrera' in vigore per le Parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle Parti avranno depositato presso il Governo Depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrera' in vigore per qualunque altra Parte 60 giorni dopo che detta Parte avra' depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxvii · fonte su Normattiva