[1]degli appalti

[2]Gli atti di concessione imporranno alle societa' concessionarie di ricorrere alla concorrenza tra imprese dei Paesi della Comunita' Economica Europea per l'esecuzione dei loro lavori e forniture. Per l'aggiudicazione degli appalti riguardanti il traforo, ogni Parte contraente imporra' alla propria societa' concessionaria di osservare le norme che essa emanera' in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee, in data 26 luglio 1971, che coordina le procedure per l'aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici e di sottoporre al parere della Commissione prevista dal precedente articolo 5 le liste delle imprese da consultare. Una stessa gara d'appalto potra' riguardare lavori, opere e installazioni situati nei due Stati, ma saranno sempre stipulati contratti di appalto distinti per ciascuna societa' concessionaria.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art18 · fonte su Normattiva