[1]di carattere generale

[2]Le questioni di qualsiasi natura derivanti dalla costruzione e dall'esercizio del traforo, ivi comprese le misure necessarie per la sicurezza della circolazione e per la prevenzione degli incidenti e degli incendi, saranno oggetto di accordi particolari fra i Governi nella misura in cui non sono regolate dalla presente Convenzione, ivi compreso il Protocollo allegato. I Governi si concerteranno sull'applicazione di tutti i provvedimenti di ordine generale presi da uno degli Stati che modifichino profondamente la situazione di una delle societa' concessionarie o dell'organo comune previsto all'articolo 13, come pure nel caso in cui uno di loro intendesse avvalersi delle clausole di decadenza o di riscatto previste negli atti di concessione ovvero intendesse autorizzare un cambiamento di concessionaria.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art19 · fonte su Normattiva