[1]fiscale, doganale e monetario
[2]Le questioni fiscali e doganali derivanti dalla costruzione e dall'esercizio del traforo sono regolate dall'allegato Protocollo che ne fa parte integrante della presente Convenzione. I Governi non porranno ostacolo e non preleveranno alcuna tassa ne' imposta, in occasione del trasferimento di fondi e dei regolamenti finanziari fra i territori delle due Parti contraenti risultanti dall'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 15 gennaio 1973
