[1]fiscale, doganale e monetario

[2]Le questioni fiscali e doganali derivanti dalla costruzione e dall'esercizio del traforo sono regolate dall'allegato Protocollo che ne fa parte integrante della presente Convenzione. I Governi non porranno ostacolo e non preleveranno alcuna tassa ne' imposta, in occasione del trasferimento di fondi e dei regolamenti finanziari fra i territori delle due Parti contraenti risultanti dall'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art17 · fonte su Normattiva