Per la liquidazione delle imposte sulla cifra d'affari, la base imponibile in ciascuno Stato e' costituita dalla totalita' delle entrate afferenti alle operazioni effettuate nell'ambito della concessione accordata da detto Stato. Tuttavia, qualora le entrate relative alle operazioni effettuate in ciascuno dei due Stati, specie per quanto concerne i pedaggi, non possano essere distinte, la base imponibile in ciascuno Stato e' rappresentata dalla meta' delle entrate totali qualunque sia il luogo della loro percezione . Durante il periodo della gestione, l'energia elettrica consumata sara' assoggettata alle imposte sulla cifra d'affari per meta' in ciascuno Stato.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~protocollo-art2 · fonte su Normattiva