Per l'applicazione delle imposte sugli utili derivanti dalla gestione del traforo, la base imponibile per ciascuna societa' concessionaria sara' calcolata dall'Amministrazione fiscale competente dello Stato in cui la societa' stessa ha il proprio domicilio, secondo la legislazione interna di detto Stato e tenendo conto che:

  • a)le entrate provenienti dalla gestione del traforo sono ripartite per meta' tra le due societa' concessionarie;
  • b)anche le spese necessarie alla costruzione, gestione, manutenzione e conservazione del traforo sono ripartite per meta' tra le due societa' concessionarie.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~protocollo-art4 · fonte su Normattiva