In deroga alle disposizioni della Convenzione fiscale italo-francese per evitare la doppia imposizione e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958 e modificata con l'Accordo complementare del 6 dicembre 1965, gli stipendi e gli emolumenti delle persone incaricate della costruzione e della gestione del traforo non sono imponibili che nello Stato in cui gli interessati hanno il proprio domicilio fiscale.
Testo vigente dal 15 gennaio 1973
